Modello 730 2019: come detrarre le provvigioni dell'agenzia immobiliare
Provvigioni agenzia immobiliare tra le spese detraibili 730
Nel caso in cui per acquistare casa ci si avvalga dei servizi di un’agenzia immobiliare, è bene essere consapevoli che vi sono delle spese da sostenere.
La bella notizia è che anche quest’anno tra le spese in detrazione con il modello 730 ci sono le provvigioni versate all’agenzia immobiliare in caso di acquisto di un immobile.
La provvigione è il compenso dovuto all’intermediario immobiliare da parte del venditore e dell’acquirente.
Detrarre significa sottrarre dall’imposta dovuta dal contribuente l’ammontare di una certa spesa.
La detrazione fiscale IRPEF per le spese dovute all’agenzia immobiliare è pari al 19% dell'importo corrisposto, con il limite massimo di spesa pari a 1000 euro per ciascuna annualità.
Dunque, ogni anno, si potrà avere una detrazione non superiore a 190 euro.Poiché tra le spese da scaricare nella denuncia dei redditi figurano le provvigioni, è bene anche sapere quando si devono pagare.
Detrazioni 730: i requisiti per detrarre le provvigioni
La legge prevede che la corresponsione della provvigione sia a carico di entrambe le parti ma la possibilità di detrarre la spesa spetta soltanto alla parte che ha acquistato.
Il venditore non può scaricare dalla dichiarazione dei redditi tale importo anche se ha pagato le provvigioni all’intermediario.
La detrazione delle spese sostenute a titolo di compenso a favore dell’agenzia immobiliare, spetta in presenza di determinate condizioni.
Innanzitutto, si dovrà accertare che il mediatore professionista al quale ci si è rivolti, sia iscritto presso il registro degli agenti immobiliari, in base alla legge n.39 del 1989 che disciplina l’attività esercitata.
Si può fruire della detrazione solo qualora l’acquisto dell’immobile sia concluso o, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare, quest'ultimo sia stato registrato.
L’immobile acquistato deve essere adibito ad abitazione principale. Per tale si intende la casa nella quale il contribuente che ha effettuato l'acquisto o i suoi familiari hanno stabilito la dimora abituale.
L’unità immobiliare acquistata deve essere adibita ad abitazione principale entro il termine previsto dalla lettera b) dell’articolo 15 del Tuir, ovvero 1 anno dall’avvenuto acquisto.
La detrazione non spetta se la provvigione all’agenzia immobiliare è stata versata unicamente nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Si deve ricordare infine che, nel caso in cui le provvigioni siano state pagate da persona che non ha alcun diritto di proprietà sull’immobile, non si potrà beneficiare di alcuno sconto fiscale.
730 detrazioni: quali sono i documenti da conservare
Per poter beneficiare delle detrazioni 730 in relazione alle spese effettuate a favore dell’agenzia immobiliare, è necessario conservare una serie di documenti attestanti l’effettivo pagamento della spesa, senza i quali non si potrà fruire del beneficio fiscale.
Il contribuente, in sede di denuncia dei redditi, deve conservare la seguente documentazione:
- la fattura che l’agente immobiliare ha rilasciato all’acquirente;
- il contratto preliminare che è stato debitamente registrato;
- la copia dell’atto notarile relativo alla compravendita immobiliare;
- l’autocertificazione con la quale si dichiara che l’immobile è stato destinato ad abitazione principale. Diversamente varranno le risultanze dei registri anagrafici.
Condizione inoltre necessaria per ottenere la detrazione è che l’importo della spesa si riportato in maniera esplicita nell’atto di cessione dell’immobile. Si dovrà dare indicazione dell’ammontare della spesa, dei dati dell’agente immobiliare e delle modalità di pagamento.
Detrazione provvigioni e compilazione del 730
Al fine di beneficiare degli sgravi fiscali in relazione alle spese sostenute per l’intermediazione immobiliare che ha consentito l’acquisto di un immobile, si dovrà riportare l’importo nel modello 730 precompilato e non.
Precisamente, la somma dovrà essere indicata nel Quadro E, Rigo E8/E10, codice 17.
Precisiamo inoltre che la detrazione spetta anche per l’acquisto di altri diritti minori, diversi dalla proprietà (come ad esempio in caso di usufrutto), a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.